Chi può svolgere il ruolo di sostituto d’imposta?

Il sostituto d’imposta, previsto dall’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, è una figura che sostituisce il contribuente, nei confronti degli enti di riscossione Statali, nel pagamento delle tasse. Il sostituto di imposta è il soggetto che agisce trattenendo direttamente dalle fonti di reddito del contribuente, l’importo dovuto come titolo d’imposta, ed è il soggetto che poi versa quanto trattenuto direttamente nelle casse dello Stato. In tema di investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending, con gli artt. 43 e 44 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) il legislatore prevede che solo nel caso in cui tali piattaforme rivestano la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo (ex art. 106 TUB) o quella di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia (ex. art. 114 TUB), queste fungano da sostituto d’imposta, effettuando una ritenuta d’imposta alla fonte con aliquota del 26% sui proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite delle stesse piattaforme.

Chi è e come opera il sostituto d’imposta

In considerazione di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 687 dell’8 ottobre 2021 - ed in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti chiarificatori da parte degli enti impositori nonché dell'entrata in vigore della preannunciata nuova disciplina normativa che armonizzerà l'intero mercato del crowdfunding - allo stato Profit Farm non può operare come sostituto d'imposta. 

E' stato infatti chiarito che, nel caso in cui la società gestore di piattaforme online di lending crowdfunding non rivesta la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo o quella di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia (come è nella specie), questa - non rientrando nell'ambito di applicazione nella nuova lett. d-bis) art. 44 TUIR - non possa operare come sostituto d'imposta né applicare direttamente la ritenuta pari al 26% sugli interessi maturati in relazione ai finanziamenti erogati attraverso la piattaforma stessa. 

Viceversa, in ossequio a quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Risposta n. 687 dell’8 ottobre 2021, la società Proponente della specifica operazione - al momento della restituzione ai Lenders degli importi rispettivamente finanziati oltre agli interessi maturati - opererà da sostituto di imposta applicando una ritenuta pari al 26% della rendita effettivamente maturata da ogni Lenders.

Non è tuttavia onere, nè della piattaforma nè  del Proponente, accertare se detta ritenuta sia da considerarsi o meno sufficiente ai fini del pagamento dell'imposta. Invitiamo, pertanto, tutti i Lenders a verificare, eventualmente anche attraverso propri consulenti fiscali, la sussistenza o meno di ulteriori eventuali oneri contributivi a loro carico.