Chi può svolgere il ruolo di sostituto d’imposta?
Il sostituto d’imposta, previsto dall’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, è una figura che sostituisce il contribuente, nei confronti degli enti di riscossione Statali, nel pagamento delle tasse. Il sostituto di imposta è il soggetto che agisce trattenendo direttamente dalle fonti di reddito del contribuente, l’importo dovuto come titolo d’imposta, ed è il soggetto che poi versa quanto trattenuto direttamente nelle casse dello Stato. In tema di investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending, con gli artt. 43 e 44 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) il legislatore prevede che solo nel caso in cui tali piattaforme rivestano la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo (ex art. 106 TUB) o quella di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia (ex. art. 114 TUB), queste fungano da sostituto d’imposta, effettuando una ritenuta d’imposta alla fonte con aliquota del 26% sui proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite delle stesse piattaforme.
Chi è e come opera il sostituto d’imposta
In considerazione di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 687 dell’8 ottobre 2021, ed in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti chiarificatori da parte dell'Ente nonché dell'entrata in vigore della preannunciata nuova disciplina normativa che armonizzerà l'intero mercato del crowdfunding, Profit Farm non può operare come sostituto d'imposta. Si è precisato infatti che, nel caso in cui la società gestore di piattaforme online di lending crowdfunding non rivesta la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo o quella di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia, questa -non rientrando nell'ambito di applicazione nella nuova lett. d-bis) art. 44 TUIR- non può operare come sostituto d'imposta né applicare la ritenuta pari al 26% sugli interessi maturati in relazione ai finanziamenti erogati attraverso la piattaforma stessa. In considerazione di ciò, Profit Farm chiede al Proponente della specifica operazione - in un'ottica prudenziale e al fine di evitare possibili sanzioni per i Lenders - di operare da sostituto di imposta e applicare una ritenuta pari al 26% della rendita effettivamente maturata all'esito della Operazione. Non è tuttavia onere - nè della piattaforma nè tantomeno del Proponente - accertare se detta ritenuta sia da considerarsi o meno sufficiente ai fini del pagamento dell'imposta. Invitiamo - pertanto – tutti i Lenders a verificare, ciascuno attraverso i propri consulenti, la sussistenza o meno di ulteriori eventuali oneri contributivi a loro carico.